Art. 3.
(Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende, di seguito denominato «Osservatorio», costituito da un ufficio di presidenza e da un comitato consultivo.
      2. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e da due membri scelti tra persone di comprovata indipendenza, competenza ed esperienza nelle materie giuridiche, economiche e sociali.
      3. I componenti dell'ufficio di presidenza sono nominati per tre anni, possono essere confermati una sola volta e non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza nel campo della certificazione SA 8000.
      4. Il comitato consultivo è nominato per tre anni ed è formato:

          a) dai componenti l'ufficio di presidenza;

          b) da quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali;

          c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

 

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          d) da cinque rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, di organismi di cooperazione internazionale, di difesa dei diritti umani e di difesa dei diritti dell'infanzia;

          e) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali;

          f) da tre rappresentanti delle regioni.

      5. I rappresentanti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 4 sono nominati su indicazione dei rispettivi enti; i rappresentanti di cui alla lettera e) del medesimo comma sono nominati su indicazione dei rispettivi Ministri; i rappresentanti di cui alla lettera f) del medesimo comma sono nominati su indicazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      6. L'ufficio di presidenza e il comitato consultivo sono nominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio e dei suoi organismi, le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale ad esso assegnato, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.
      8. Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio e dei suoi organismi è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.